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Contratto di credito al consumo

Un contratto di credito al consumo tipo deve contenere le seguenti infomazioni:
  • una copia deve essere consegnata al cliente in ogni caso (spesso si accetta con riserva il finanziamento nel punto vendita - salvo approvazione della finanziaria - e poi ci si dimentica di spedire al cliente la sua copia).
  • il contratto non deve essere generico ma deve portare indicato chiaramente il nome del finanziatore (società di credito) e il beneficiario del credito (il cliente che acquista il bene o chi garantisce per lui).
  • il contratto deve portare indicato esplicitamente l'importo finanziato e la modalità e i tempi di restituzioni
  • devono essere indicati TAN e TAEG
  • eventuali spese accessorie non comprese nel TAEG
  • sanzioni in caso di ritardo o mancato pagamento di una o più rate
  • copertura assicurativa per mancato incasso rata non compresa nel computo del TAEG.
Se avete intenzione di comprare a credito un bene portate sempre con voi uno statino paga dell'ultimo mese e un documento di riconoscimento in corso di validità.
L'acquisto del bene prevede un contratto col punto vendita, l'erogazione del credito per l'acquisto prevede un contratto con la finanziaria; questi due contratti sono distinti.
Per la garanzia si fa riferimento al punto vendita, indipendentemente dalla modalità di acquisto (contante o "a credito").
Per qualsiasi contenzioso con la società che vi ha fornito il credito fate riferimento a queste norme:
  • Legge n. 154/92 in materia di trasparenza
  • legge n. 142/92 concernente i crediti al consumo
  • D.Lgs n. 385/93 in materia bancaria e creditizia
  • L. n. 52/96 sulle clausole contrattuali abusive
  • legge n. 108/96 in materia di usura
  • legge n. 675/96 sulla protezione dei dati personali.